Cronaca

«Retronebbia, questo sconosciuto. Molti dovrebbero imparare a usarlo»

Pubblichiamo la lettera di un lettore piacentino che punta il dito sull'abitudine di alcuni automobilisti di abusare di questi dispositivi di illuminazione

(Repertorio)

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un nostro lettore

Desidero semplicemente lanciare un appello agli automobilisti piacentini perché imparino l’uso, e non l'abuso, dei retronebbia in città, e comunque in ogni caso quando hanno dietro di sé altre auto. In questi giorni di fitte nebbie a Piacenza e provincia infatti mi sta capitando sempre più spesso di trovarmi davanti automobilisti che tengono i loro potenti fari retronebbia ben accesi, diritti negli occhi e che ti cuociono la retina. Ieri addirittura, sulla via Emilia a Montale, uno che li aveva spenti mentre non aveva dietro nessuno, li ha poi accesi proprio quando sono arrivato io dietro di lui. Dico, ma sei scemo? E li ha tenuti accessi per tutto il tragitto noncurante delle mie proteste a suon di clacson e abbaglianti. Il problema è che gente come questa, per inesperienza o menefreghismo, è sempre più diffusa.
Penso che sia un problema serio di sicurezza stradale e mi sono informato: si può prendere anche una multa se lo si utilizza in modo improprio. Lo dice il Codice della strada.
Basterebbe un poco più di accortezza e attenzione verso gli altri, e spegnerlo al sopraggiungere di un’auto alle spalle.

Vediamo a tale proposito cosa dice il Codice della Strada. La normativa di riferimento è l’articolo Art. 153. “Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi”.

Questa norma, al comma 8, afferma: “In caso di nebbia con visibilità inferiore a 50 m, di pioggia intensa o di fitta nevicata in atto deve essere usata la luce posteriore per nebbia, qualora il veicolo ne sia dotato”.
Ed è anche prevista una sanzione. Dice il comma 11: “Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo ovvero usa impropriamente i dispositivi di segnalazione luminosa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168”.


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